Conciliazioni

Le conciliazioni in sede sindacale, di cui all'art. 411 u.c. c.p.c., costituiscono un importante strumento di risoluzione delle controversie in materia di lavoro. Esse si svolgono con l'assistenza di un conciliatore sindacale e si concludono, in caso di esito positivo, con la sottoscrizione di un verbale. 

Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite dell’associazione sindacale. 

Con il deposito del Verbale di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro, la Conciliazione in sede sindacale acquisisce efficacia esecutiva, come avviene per la Conciliazione amministrativa. 

La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.