Per operare con EBINAIL è molto semplice, l’azienda deve comunicare al proprio consulente del lavoro la volontà di aderire all’Ente Bilaterale e compilare la SCHEDA DI ADESIONE.
La quota mensile da versare a EBINAIL è stata disposta in €10,00 (dieci/00) per ogni lavoratore full time impiegato e €5,00 (cinque/00) mensili per ogni lavoratore impiegato part-time in relazione alle mensilità previste dal CCNL di riferimento. 

Tali quote devono essere versate come contributo per la bilateralità all’ente bilaterale EBINAIL scegliendo tra:
  • F24 con codice EINT
  • bonifico bancario su Conto Corrente intestato a EBINAIL all’IBAN:
     IT44D0538788570000003159334
L’adesione agli enti bilaterali è prevista dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato dall’azienda, ma è innanzitutto un’opportunità interessantissima per l’impresa e per il lavoratore al fine di usufruire di servizi, finanziamenti e strumenti a sostegno dello sviluppo professionale, imprenditoriale e umano. 
A partire dal 1° luglio 2010, in caso di mancata adesione alla bilateralità, i datori di lavoro dovranno corrispondere mensilmente, per ciascun lavoratore dipendente in forza, un importo forfetario pari a 25,00 euro lordi mensili. Tale importo dovrà essere erogato per 13 mensilità a titolo di Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) ed è escluso dal computo del TFR.
L’Azienda in regola potrà accedere alle prestazioni e ai servizi dell’Ente Bilaterale EBINAIL in ambito territoriale o nazionale